Artisti e partita IVA
Francesco Zavattaro ArdizziShare
Una domanda che spesso gira sui social, è se come artisti vi sia obbligo di aprire partita IVA, oppure no. Alcuni sostengono sia solo una questione di importi (la leggenda narra "sotto i cinquemila all'anno non sei obbligato"), altri sostengono non vi sia obbligo in caso di occasionalità della vendita...
Questo post è un po’ anomalo, per contenuto, se confrontato con gli altri. Non tratterò infatti di produzione scultorea o di capolavori della storia dell’arte, ma dell’inquadramento fiscale dell’attività artistica professionale.
Vediamo di fare un po' di chiarezza. Il punto è il seguente:
- sei un artista?
- guadagni dalla vendita delle tue opere?
- sostieni dei costi per realizzare le tue opere?
Allora dovresti interrogarti se non sia necessario/utile aprire una partita IVA.
Potrebbe essere necessario, se hai deciso di “spingere sul mercato” la tua professionalità artistica, dando visibilità al tuo sito internet, facendo campagne pubblicitarie o promuovendo l’acquisto delle tue opere sul tuo sito. Diventa necessario anche se la vendita diventa non più solo occasionale, ma in qualche modo una fonte di reddito ricorrente. Non è un parametro significativo quanto guadagni da questa attività; per lo Stato, quel che conta è se diventa una fonte di reddito ordinaria, anche se variabile e non prevedibile.
Ma aprire una partita IVA potrebbe anche essere utile, se – come nel caso dell’arte scultorea – sostieni rilevanti spese con i fornitori (marmo, fonderia, etc..).
Partiamo dal principio
Le attività artistiche “visive” (disegno, pittura, scultura, fotografia, etc…) sono inquadrate fiscalmente con codice ATECO 900309 “Altre creazioni artistiche e letterarie”, che recita, al primo punto: “attività di artisti individuali quali scultori, pittori, cartonisti, incisori, acquafortisti, aerografista eccetera”.
La ratio è semplice: se percepisci un reddito da un’attività, devi contribuire con le tasse alle spese dello Stato, e mettere da parte qualcosa per la previdenza sociale (in primis, la pensione).
Ok, ho semplificato, ma la sostanza è questa.
Tuttavia, nell’aprire la partita IVA “da artista”, con l’attuale ordinamento, si pone subito un bivio: apro una partita IVA con regime fiscale “forfettario”, o “semplificato”?
Anche se non è il mio campo (per formazione, sono ingegnere), proverò a riassumere in termini semplici la questione.
Per farla breve, “forfettario” implica una tassazione fissa, con un’aliquota molto agevolata (15% al di sotto di 65mila euro di reddito percepito annuo). Il regime “forfettario” nasce proprio col proposito di incentivare l’avvio di nuove attività.
Non è richiesta l’applicazione dell’IVA, il che consente una gestione più semplice sul piano fiscale, e permette all’artista di esporre sul mercato prezzi più competitivi rispetto agli artisti con partita IVA “semplificata”.
Per contro, il regime “forfettario” non consente di dedurre i costi sostenuti per produrre il bene artistico dal reddito percepito. I costi sono infatti stabiliti in misura forfettaria in funzione del codice ATECO (attualmente, il 33% di quanto percepito come reddito).
Invece, nel regime “semplificato”, l’aliquota fiscale è sempre superiore al 15%. Il valore viene determinato per scaglioni di reddito, ed attualmente parte dal 23% (fino a 15mila euro), fino al 43% (oltre i 75mila euro). Se manteniamo come paragone i 65mila euro di riferimento del forfettario, l’aliquota media vale il 32,8%. È evidente quindi che di tasse “si paga di più” con il “semplificato”. Inoltre, con il regime “semplificato” occorre anche applicare l’IVA, il che rende meno competitivo il prezzo al cliente (o, visto al contrario, riduce l’utile a parità di prezzo esposto al cliente).
Oltre a questo, in entrambi i casi vanno messi in conto i costi della previdenza sociale (gestione separata Inps), attualmente fissata al 25,98% (24% se si è già provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria).
Ma allora conviene sempre il “forfettario”?
Se puoi, in genere, sì. Ma, con l’attuale normativa, non puoi accedere al regime “forfettario” se percepisci altri redditi da lavoro dipendente sopra i 30mila euro annui. Questo limite impedisce quindi l’accesso a questo regime “incentivante” a chi si avvicina alla produzione artistica già in età adulta, e magari ha già uno stipendio “maturo”. Di per sé sarebbe anche logico, visto che il “forfettario” nasce per incentivare nuove attività; però bisognerebbe quantomeno pareggiare i due limiti (65 mila di reddito forfettario sono più del doppio di 30mila di reddito dipendente).
Però, a ben vedere, ci sono alcuni vantaggi, per chi, come me, si dedica alla produzione scultorea.
Il regime IVA “semplificato” consente infatti di dedurre dal reddito percepito i costi sostenuti per l’attività, e nel caso delle sculture possono anche essere rilevanti: costi di fonderia, costi di acquisto di prodotti siliconici, attrezzature, marmi etc…
In altri termini, se i costi sono rilevanti, alla fine la pur maggiore aliquota fiscale si applica su un valore che può anche essere molto ridotto, soprattutto se si è in una fase di avvio dell’attività, e si rendono necessari degli acquisti rilevanti di attrezzature (forno, tornio, utensili…).
Inoltre, nel caso del regime “semplificato”, l’IVA può essere “compensata”: in altri termini, l'IVA non è un costo.
Quindi l’IVA pagata in fase di acquisto di un prodotto (esempio, una tela per realizzare un dipinto), può essere portata in detrazione dall’IVA che si è percepita dalla vendita di un’opera ad un cliente (ad esempio, per la vendita del dipinto). Allo Stato si verserà la differenza tra le due.
Un aspetto positivo, non sempre noto, è che l’artista che produce e vende personalmente le proprie opere d’arte, se sussistono certi requisiti, può applicare l’IVA nella misura ridotta del 5% (NDA: fino a giugno 2025 era al 10%, il DL Omnibus ha ridotto l'aliquota al 5% - per questo si veda l'articolo dedicato nel blog). Il che può comportare, peraltro, una riduzione dell’IVA da portare a compensazione fino ad arrivare ad una situazione di "credito IVA", detraibile dalle tasse da versare.

Aggiornamento Luglio 2025
Attenzione: le norme fiscali sono in continua evoluzione: controlla anche altre fonti!
© CC BY